Ticino, 14 gennaio 2021

Condannato sia in Italia sia in Svizzera, ma il TRAM lo perdona

Aveva omesso di segnalare nell’autocertificazione di essere già stato condannato in Italia a una pena di 20 mesi di reclusione. In più durante la sua permanenza in Svizzera è stato oggetto di tre ulteriori condanne. Eppure il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) l’ha perdonato, consentendogli di restare in Ticino.
 
La vicenda emerge da una sentenza pubblicata oggi dal TRAM. A ricorrere è stato un cittadino italiano giunto in Ticino nel 2012. Allora non esisteva ancora l’obbligo di presentare il casellario giudiziale per cui all’uomo fu chiesto di compilare un’autocertificazione. Egli scrisse di non essere mai stato condannato e di non avere procedimenti penali pendenti.
 
Tuttavia nel 2015, dopo che il cittadino italiano era stato condannato tre volte per altrettante gravi infrazioni alle norme della circolazione stradale, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni chiese alle autorità italiane di fornirgli il casellario giudiziale dell’uomo. E scoprì cosi che egli aveva mentito, sottacendo la condanna a 20 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito.
 
A questo punto la Sezione della popolazione decise di revocargli il permesso di dimora, fissandogli un termine per lasciare il territorio elvetico. Su ricorso, questa decisione venne confermata nel 2017 anche dal
Consiglio di Stato.
 
Ma il TRAM è stato di diverso avviso. I giudici hanno riconosciuto che “quanto addebitato al ricorrente è senz’altro grave” e che “riprovevole è pure la circostanza secondo cui egli non ha informato il Dipartimento in merito ai suoi precedenti penali in Italia”.
 
D’altro canto i giudici hanno però sostenuto che la condanna in Italia è da ritenere “ormai lontana nel tempo”, avendo riguardato fatti avvenuti nel 1997. Da allora il cittadino italiano non si sarebbe più macchiato dei medesimi reati. Inoltre le tre condanne in Svizzera sono tutte relative a eccessi di velocità (il più grave dei quali, un 91 km/h sui 50 nei Grigioni). Quindi a fatti “non di una gravità tale da comportare la revoca del permesso di dimora”.
 
“Pur prendendo atto del comportamento poco esemplare tenuto dal ricorrente in passato – scrivono i giudici -, bisogna quindi concludere che i rimproveri mossigli non sono tali da giustificare la revoca del suo permesso di dimora UE/AELS, né bastano per negargli il rinnovo del medesimo”.
 
Il ricorso del cittadino italiano è quindi stato accolto. Il canton Ticino è quindi obbligato a rinnovargli il permesso di dimora e a rifondergli 1'800 franchi a titolo di ripetibili.

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