Ticino, 19 aprile 2026

Ghiringhelli: "Manifestazioni a viso coperto? No, senza un’autorizzazione!"

chi trasgredisce la legge federale che vieta di dissimulare il volto va punito

Alla manifestazione antifascista, non autorizzata, svoltasi lo scorso 21 febbraio a Lugano, diversi partecipanti avevano il volto mascherato. La domanda che in molti si sono posti è: ”ma questi individui hanno infranto o no la legge federale sul divieto di dissimulare il viso?”. Nell’edizione dello scorso 26 febbraio il quotidiano La Regione ha ospitato in prima pagina un’opinione intitolata “Di volti coperti, piazze e regole” dell’avv. Martino Colombo, il quale ha giustamente ricordato che la legge federale prevede delle eccezioni e che a determinate condizioni è possibile coprirsi il volto anche in occasione di manifestazioni pacifiche, ma si é dimenticato di sottolineare che in quest’ultimo caso è comunque sempre necessaria un’autorizzazione da parte dell’autorità competente. Orbene, nel caso della manifestazione luganese non solo il Municipio non aveva concesso alcuna autorizzazione a coprirsi il volto ma non aveva autorizzato neppure la manifestazione, e quindi i partecipanti mascherati erano doppiamente fuorilegge e passibili di una multa fino a 1000 franchi già solo per aver infranto la citata legge federale.
 

L’obbligo di chiedere un’autorizzazione
Tale legge, entrata in vigore il 1. gennaio 2025 in applicazione del divieto costituzionale di dissimulare il viso in pubblico approvato dal Popolo e dai Cantoni nel marzo del 2021, è molto chiara in proposito e non si presta a particolari interpretazioni. Essa, all’articolo 2 capoverso 3, recita: “Nella misura in cui la sicurezza e l’ordine pubblico non sono pregiudicati, l’autorità competente può inoltre autorizzare la dissimulazione del viso in luoghi pubblici se: a) è necessaria alla protezione della persona che esercita il diritto fondamentale alla libertà di opinione e di riunione; oppure b) rappresenta una forma di espressione figurativa dell’opinione”. L’obbligo di un’autorizzazione per questi due casi è ribadito e giustificato nel messaggio sul disegno di legge emesso dal Consiglio federale il 12 ottobre 2022 con la necessità di consentire alle autorità di meglio chiarire insieme agli interessati, prima delle manifestazioni, se sussiste un caso di eccezione; e per quanto riguarda le modalità di tale obbligo, la cui procedura “può essere impostata in modo semplice e informale”, la competenza vien delegata ai Cantoni.
 

Per quanto riguarda la prima di queste due condizioni, nel messaggio governativo si cita l’esempio “di dimostranti che vogliono restare anonimi per proteggere se stessi o i loro famigliari dal perseguimento, da gravi discriminazioni, ad esempio nelle manifestazioni contro regimi autoritari che commettono gravi violazioni dei diritti dell’uomo o dal rischio di perdere il lavoro se è resa nota una opposizione politica o ideologica che contraddice fondamentalmente i valori difesi da un’organizzazione o da un’azienda” ma anche nel caso di “alcolisti anonimi o di ex-detenuti che gestiscono uno stand in uno spazio pubblico e che devono coprirsi il viso per poter esercitare i loro diritti fondamentali in modo ragionevole”. Per quanto riguarda la seconda condizione, nel messaggio si specifica che nei casi in cui la dissimulazione del viso è una forma visiva di un’opinione, “le maschere hanno lo scopo di attirare visivamente l’attenzione su una certa questione e possono addirittura essere l’espressione di un particolare impegno sociale se il comportamento di chi le indossa rimane pacifico”. E qui l’avv. Colombo cita l’esempio di chi indossa delle maschere antigas nell’ambito di una manifestazione volta a sensibilizzare la popolazione sulla problematica dell’inquinamento atmosferico o sui rischi legati all’esercizio di una centrale nucleare.
 


 

Nessuna eccezione per chi viola la legge
Ma, sempre nel suo messaggio, il Consiglio federale tiene a sottolineare che l’articolo di legge in questione “protegge solo le attività che non compromettono l’ordine e la sicurezza pubblici. Infatti non è accordata nessuna protezione alle persone o ai gruppi di persone che esprimono attraverso il loro comportamento o annunci preventivi l’intenzione di violare la legge con la protezione dell’anonimato. Chi lede l’ordinamento giuridico o esegue preparativi a tal fine, non può invocare eccezioni. In questi casi la dissimulazione del viso rimane punibile e le autorità competenti possono infliggere multe anche se è stata precedentemente concessa un’autorizzazione di dissimulare il viso”. Nel suo commento pubblicato su La Regione l’avv. Colombo, riferendosi alla manifestazione svoltasi a Lugano, si guarda bene dal sottolineare che la stessa non era autorizzata e si limita a osservare che la polizia aveva ordinato ai manifestanti di lasciare la piazza sotto minaccia di utilizzo di gas lacrimogeni e proiettili di gomma, giungendo alla conclusione che “in questo senso coprirsi il volto per tutelarsi in caso di utilizzo di mezzi coercitivi da parte della polizia è tutelato dall’articolo 2 della legge federale”. Ci vuole una bella fantasia per sostenere che una legge federale autorizzi dei manifestanti abusivi a coprirsi il volto per tutelarsi dalla polizia che interviene per far rispettare l’ordine e la sicurezza. Allora anche gli hooligans ed i black bloc, seguendo lo stesso ragionamento, potrebbero impunemente coprirsi il volto per proteggersi dall’uso di “mezzi coercitivi” della polizia mentre compiono atti vandalici…
 

Identificare e punire i trasgressori
Da notare che l’articolo 10a della Costituzione federale, cioè quello che sancisce il divieto di dissimulare il volto in pubblico, prevede tutta una serie di eccezioni fra cui non figura quella riguardante le manifestazioni politiche. Questa eccezione è stata aggiunta nella legge federale di applicazione tenendo conto di una sentenza del Tribunale federale del 20 settembre 2018, il quale aveva accolto parzialmente un ricorso presentato dagli avvocati Filippo Contarini e Martino Colombo. I due ricorrenti erano insorti contro un paio di leggi ticinesi che, fra le eccezioni al divieto di dissimulare il volto entrato in vigore in Ticino già nel 2016, non prevedeva quello dovuto a motivi di carattere politico, ciò che in determinati casi poteva ledere il diritto costituzionale di opinione e di riunione. Nel loro ricorso i due avvocati avevano fra l’altro fatto presente che esistevano misure meno restrittive del divieto di manifestare la propria opinione con il volto coperto, come ad esempio il rilascio di un’autorizzazione da parte dell’autorità. E difatti questa condizione è stata inserita nella legge federale, per cui stupisce che l’avv. Colombo nel suo articolo non ne abbia fatto cenno. Dura lex sed lex! Resta da chiedersi cosa si intende fare in futuro in Ticino (e in particolare a Lugano…) per identificare e punire chi, infrangendo una legge federale, si copre il volto senza la necessaria autorizzazione durante delle manifestazioni, siano esse autorizzate o no, pacifiche o no. Forse andrebbe seguito l’esempio della polizia cantonale bernese, che, nell’intento di individuare chi ha commesso reati a volto coperto durante la manifestazione pro-Palestina svoltasi senza autorizzazione lo scorso 11 ottobre, e sfociata in disordini con il ferimento di 18 agenti, ha disposto in collaborazione con la Procura una ricerca pubblica se del caso anche pubblicando sul sito web della polizia le foto e le registrazioni video provenienti da fonti pubbliche.
 

Giorgio Ghiringhelli (promotore del divieto di dissimulare il volto in pubblico)

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