Nella seduta del 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza che disciplina i dettagli del programma sui casi di rigore di Confederazione e Cantoni. L’avamprogetto è stato adeguato in base ai risultati della procedura di consultazione e agli esiti della consultazione di entrambe le Commissioni dell’economia e dei tributi. L’ordinanza disciplina in particolare la modalità con cui le risorse della Confederazione saranno ripartite fra i Cantoni e le condizioni alle quali le imprese hanno diritto ad aiuti per i casi di rigore.
Dal 4 al 13 novembre 2020 il Dipartimento federale delle finanze ha indetto una procedura di consultazione relativa all’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore. Nonostante la breve durata della consultazione sono pervenuti oltre 100 pareri. L’approccio previsto viene approvato da tutti i partiti e dalla maggioranza dei Cantoni e delle associazioni mantello. È accolta favorevolmente anche la rapida entrata in vigore dell’ordinanza il 1° dicembre 2020. Al contempo, quasi tutti i partecipanti propongono modifiche dell’avamprogetto.
Sulla base dei riscontri ottenuti, il Consiglio federale ha apportato le seguenti modifiche.
Semplificazioni nell’esecuzione: alcuni requisiti necessari per ricevere un aiuto vengono eliminati o adeguati. Si rinuncia in particolare al requisito secondo cui un eventuale credito per le fideiussioni solidali COVID-19 debba essere utilizzato integralmente. Anche i Cantoni potranno ora erogare a un’impresa contemporaneamente mutui e contributi a fondo perduto (l’avamprogetto non prevedeva la possibilità di cumulare gli aiuti).
Calo della cifra d’affari: conformemente alla legge COVID-19 un caso di rigore è dato quando la cifra d’affari annuale è inferiore al 60 per cento della cifra d’affari media pluriennale. L’avamprogetto di ordinanza prevedeva che le indennità per lavoro ridotto e di perdita di guadagno per COVID-19 venissero sommate alla cifra d’affari 2020, visto che questo modo di procedere permetteva a molte imprese