Svizzera, 25 novembre 2020

Il Consiglio federale adotta l’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore

Nella seduta del 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza che disciplina i dettagli del programma sui casi di rigore di Confederazione e Cantoni. L’avamprogetto è stato adeguato in base ai risultati della procedura di consultazione e agli esiti della consultazione di entrambe le Commissioni dell’economia e dei tributi. L’ordinanza disciplina in particolare la modalità con cui le risorse della Confederazione saranno ripartite fra i Cantoni e le condizioni alle quali le imprese hanno diritto ad aiuti per i casi di rigore.

Dal 4 al 13 novembre 2020 il Dipartimento federale delle finanze ha indetto una procedura di consultazione relativa all’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore. Nonostante la breve durata della consultazione sono pervenuti oltre 100 pareri. L’approccio previsto viene approvato da tutti i partiti e dalla maggioranza dei Cantoni e delle associazioni mantello. È accolta favorevolmente anche la rapida entrata in vigore dell’ordinanza il 1° dicembre 2020. Al contempo, quasi tutti i partecipanti propongono modifiche dell’avamprogetto.

Sulla base dei riscontri ottenuti, il Consiglio federale ha apportato le seguenti modifiche.

Semplificazioni nell’esecuzione: alcuni requisiti necessari per ricevere un aiuto vengono eliminati o adeguati. Si rinuncia in particolare al requisito secondo cui un eventuale credito per le fideiussioni solidali COVID-19 debba essere utilizzato integralmente. Anche i Cantoni potranno ora erogare a un’impresa contemporaneamente mutui e contributi a fondo perduto (l’avamprogetto non prevedeva la possibilità di cumulare gli aiuti).

Calo della cifra d’affari: conformemente alla legge COVID-19 un caso di rigore è dato quando la cifra d’affari annuale è inferiore al 60 per cento della cifra d’affari media pluriennale. L’avamprogetto di ordinanza prevedeva che le indennità per lavoro ridotto e di perdita di guadagno per COVID-19 venissero sommate alla cifra d’affari 2020, visto che questo modo di procedere permetteva a molte imprese
di compensare una parte degli utili mancati. L’ordinanza del Consiglio federale affida ai Cantoni il compito di adeguare la definizione di «cifra d’affari».

Cifra d’affari minima: per richiedere i contributi per i casi di rigore, un’impresa deve avere conseguito una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi prima dell’epidemia di COVID-19. L’avamprogetto prevedeva un limite inferiore di 50 000 franchi. Con l’aumento del limite si intende evitare che le scarse risorse amministrative dei Cantoni siano utilizzate per evadere le richieste presentate dalle piccole imprese.

Partecipazioni dello Stato: le imprese che appartengono in parte ai Cantoni o ai Comuni devono poter continuare a richiedere aiuti per i casi di rigore soltanto se la partecipazione detenuta dallo Stato è inferiore al 10 per cento. L’ordinanza prevede però ora un’eccezione: le imprese il cui capitale è detenuto per oltre il 10 per cento da piccoli Comuni con una popolazione uguale o inferiore a 12 000 abitanti (ad es. le sciovie e le seggiovie di proprietà dei Comuni di montagna) hanno diritto agli aiuti finanziari.

Divieto di distribuire dividendi e tantième: il divieto di distribuire dividendi e tantième per cinque anni in caso di ottenimento di contributi non rimborsabili deve ora decadere se il contributo ottenuto viene rimborsato.

Procedura concordataria semplificata: l’ordinanza prevede ora semplificazioni nella procedura concordataria come misura a sostegno delle imprese nei casi di rigore.

I pareri delle Commissioni dell’economia e dei tributi (CET) sono stati presi in considerazione.

L’entrata in vigore dell’ordinanza è prevista per il 1° dicembre 2020. Le basi per la presente ordinanza sono sancite nell’articolo 12 della legge COVID-19. Il 18 novembre 2020 il Consiglio federale ha sottoposto alcune modifiche di tale legge al Parlamento, il quale discuterà il relativo messaggio nella sessione invernale.

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