Ticino, 08 ottobre 2020

Graziato un usuraio, ora può tornare in Ticino

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha parzialmente accolto il ricorso del titolare di Emme Suisse, patrocinato dall’avvocato Yasar Ravi, contro il divieto d’entrata in Svizzera emesso nei suoi confronti dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Il 54enne cittadino italiano è quindi libero di tornare in Svizzera.
 
L'uomo era balzato all’onore della cronaca alla fine del 2015, quando il sindacato OCST aveva fatto emergere i gravi casi di dumping salariale nella sua azienda. Era emerso che Marchi pagava i suoi lavoratori, tutti frontalieri, tra i 7 e gli 11 euro all’ora, ben al di sotto dei minimi salariali. Gli operai coinvolti erano decine, per un guadagno illecito di diverse centinaia di migliaia di franchi.
 
Nel 2017 il cittadino italiano era quindi stato condannato a 22 mesi di prigione sospesi con la condizionale, per i reati di usura qualificata commessa per mestiere e di falsità in documenti. L’Ufficio della migrazione del Canton Ticino aveva quindi informato il cittadino italiano della sua intenzione di revocargli il permesso G. Come risposta, egli aveva volontariamente restituito il permesso da frontaliere.
 
In seguito era intervenuta la SEM, che alla luce della condanna penale aveva deciso di emettere nei
suoi confronti un divieto d’entrata in Svizzera della durata di tre anni. Ma il TAF ha ritenuto che tale provvedimento non fosse proporzionale e ha deciso di permettere al 54enne italiano di tornare da subito in Svizzera.
 
Con una motivazione alquanto fuori dal comune: “Può essere ancora utile puntualizzare – si legge nella sentenza emessa lo scorso 24 settembre - che le pratiche di “dumping salariale” si inseriscono in un sistema dove gli attori, tra cui i committenti delle opere e gli imprenditori, concorrono per cercare di ottenere il prezzo più vantaggioso sul mercato, con il rischio di “alimentare il sottocosto”. Questa concorrenza è suscettibile, in fin dei conti, di deresponsabilizzare gli uni e gli altri, favorendo un atteggiamento lassista nei confronti delle norme applicabili. In quest’ottica, il “dumping salariale” non è soltanto una violazione della legislazione sul lavoro e un reato individuale, ma diventa pure l’espressione di un comportamento collettivo. Benché questo aspetto non cancelli, evidentemente, la responsabilità personale dell’imprenditore, esso tende a relativizzarne il suo carattere esclusivo, ciò che vale anche per il ricorrente”. 


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