Ticino, 22 aprile 2020

Frontaliere perde il permesso perchè aveva precedenti, vince il ricorso al Tribunale federale

Lo scorso 16 marzo il Tribunale federale ha accolto il ricorso di una cameriera frontaliera cui il Dipartimento delle istituzioni aveva revocato il permesso G a causa di una condanna in Italia.
 
Dalla sentenza pubblicata in questi giorni si evince che la cittadina italiana lavorava in Ticino dal settembre 2015. Nel maggio 2018 aveva notificato al Dipartimento delle istituzioni il cambiamento di datore di lavoro, indicando che nel febbraio precedente aveva trovato un nuovo impiego. Ma allora dall’estratto del casellario giudiziale era emersa una condanna penale in Italia. Il Dipartimento delle istituzioni si era quindi rifiutato di rinnovarle il permesso. Poco dopo la donna era stata licenziata.
 
Ma la donna non si è data per vinta e ha ricorso al Consiglio di Stato. Senza successo. La cameriera si è quindi appellata al Tribunale cantonale amministrativo. Ma i giudici hanno stabilito che, visto che la donna era stata licenziata e non aveva trovato un altro lavoro, il ricorso non aveva più motivo di essere e doveva
essere stralciato dai ruoli.
 
Ciò non è bastato a scoraggiare la donna, che è andata fino al Tribunale federale. Dove ha ottenuto ragione. I giudici di Losanna hanno infatti ritenuto che il ricorso non poteva essere stralciato. “ In effetti, come rilevato nell'impugnativa, è piuttosto improbabile che un datore di lavoro elvetico assuma una persona residente in Italia, cui è già stato rifiutato il permesso per confinanti in passato – scrivono i giudici federali -. D'altra parte, il rilascio di un nuovo permesso per confinanti ad una persona che ha subito condanne sarebbe comunque subordinato alla verifica delle condizioni previste dall’accordo di libera circolazione, di modo che - per lo meno in relazione ai fatti che vengono finora rimproverati alla ricorrente - vi è un concreto interesse a che la situazione sia chiarita sin d'ora, così da evitarle ogni possibile pregiudizio nella ricerca rispettivamente nello svolgimento di un altro impiego”. 

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