Ticino, 29 febbraio 2020

Frontaliere nasconde una condanna, ma potrà continuare a lavorare in Ticino

Ha nascosto una condanna penale in Italia. Eppure potrà continuare tranquillamente a lavorare come frontaliere in Ticino, come si legge in una sentenza emessa venerdì dal Tribunale cantonale amministrativo. La corte composta dai giudici Matteo Cassina, Matea Pessina e Sarah Socchi ha infatti accolto il ricorso presentato da un cittadino italiano, classe 1985, che aveva mentito nell’autocertificazione compilata per ottenere il permesso per frontalieri. Un comportamento “riprovevole”, hanno sottolineato i giudici, ma non abbastanza da impedirgli di lavorare in Svizzera.
 
L’uomo lavora in Svizzera dal 2012, quando ancora non era entrato in vigore l’obbligo di presentare l’estratto del casellario giudiziale con la richiesta del permesso per frontalieri. Allora gli era stato semplicemente chiesto di riempire un’autocertificazione, nella quale aveva omesso di essere stato condannato nel 2007 in Italia a 4 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di detenzione, vendita e cessione illecite di sostanze stupefacenti in concorso e porto di armi in concorso.
 
Al momento del rinnovo del permesso, nel 2017, la condanna è però emersa, grazie alla richiesta dell’estratto del casellario giudiziale, misura a suo tempo fortemente voluta dal consigliere di Stato leghista Norman Gobbi a tutela della sicurezza del nostro Paese. La Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha quindi respinto la richiesta di rinnovo, per motivi di ordine pubblico. Al frontaliere è stato quindi fissato un termine per cessare la propria attività
lavorativa.
 
Su ricorso, il Consiglio di Stato ha confermato nel dicembre 2018 la risoluzione dipartimentale. Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare il permesso per frontalieri, considerando la decisione conforme al principio della proporzionalità.
 
Il Tribunale cantonale amministrativo, invece, ha deciso altrimenti. Nella sentenza i giudici scrivono che eventuali deroghe alla libera circolazione possono essere decise solo nel caso di “una minaccia effettiva e abbastanza grave” per la società.
 
Ciò che nella vicenda in questione non è il caso. Significativo è il seguente passaggio della sentenza del TRAM: “Alla luce della giurisprudenza sviluppata in materia dal Tribunale federale – che le istanze inferiori si ostinano ad ignorare – bisogna considerare che, nonostante i reati commessi dal ricorrente in Italia non vadano certo sottovalutati – trattandosi di infrazioni in materia di stupefacenti e di armi -, gli stessi non raggiungono un grado di gravità sufficiente per giustificare una limitazione dei diritti sanciti dall’accordo di libera circolazione”.
 
E quindi, “pur prendendo atto del comportamento poco esemplare tenuto dall’insorgente in passato”, il TRAM ha deciso di accogliere il ricorso e obbligare la Sezione della popolazione a rinnovare il permesso del frontaliere in questione. Inoltre lo Stato del Canton Ticino è chiamato a versargli 1'800 franchi per le spese giudiziarie sostenute.

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