Svizzera, 15 febbraio 2020
I rifugiati possono chiedere prestazioni sociali per i figli che abitano all'estero
I rifugiati in Svizzera devono avere accesso alle stesse prestazioni sociali degli svizzeri. Così ha stabilito venerdì il Tribunale federale, che si è chinato sul caso di un cittadino del Ciad giunto in Svizzera come rifugiato e al beneficio dell'AI dal 2005. L'uomo pretendeva delle prestazioni complementari dell'AI per i suoi due figli residenti in Francia e nati da un unione fuori dal matrimonio.L'Ufficio AI del canton Berna si era opposto a queste prestazioni, dal momento che i beneficiari risiedono all'estero. Il Tribunale federale ha quindi respinto il ricorso e intimato il via libera al versamento delle prestazioni.
Il Tribunale federale ha rilevato che la Convenzione sui rifugiati di Ginevra - ratificata dalla Svizzera nel 1955 - prevede che gli Stati contraenti garantiscano ai rifugiati che risiedono legalmente nel loro

territorio gli stessi diritti in termini di sicurezza sociale dei loro cittadini.
Per i cittadini svizzeri, il pagamento delle pensioni per bambini non è soggetto alla condizione che essi risiedano in Svizzera. Tuttavia, il decreto federale relativo allo status dei rifugiati nell'AVS e nell'intelligenza artificiale prevede tale condizione di domicilio per i figli di rifugiati o apolidi, ma dal momento che il diritto internazionale ha priorità su quello svizzero va applicata la Convenzione di Ginevra.
Per il Tribunale federale, il decreto viola quindi il principio della parità di trattamento tra cittadini e rifugiati garantito dalla convenzione del 1955. Poiché non esistono indicazioni per concludere che il legislatore intendesse stabilire un'eccezione, bisogna quindi attenersi al testo della convenzione.