A redigere il ricorso accolto dal Taf è stata la signora Cecilia Sanna di Sos Ticino. Le ricorrenti contestavano la decisione presa dalla Segreteria di Stato della migrazione (Sem) lo scorso 3 aprile di rinviarle in Italia, paese in cui avevano chiesto asilo prima di spostarsi in Svizzera.
Secondo la signora Sanna la donna andava considerata quale caso vulnerabile, poiché incinta al terzo mese e con una figlia a carico. Inoltre, spiegava ancora la signora Sanna, la donna senegalese era “molto provata e stanca” e stava “male psicologicamente”. Per questi motivi la decisione di rinvio andava a suo modo di vedere annullata o almeno sospesa.
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Le autorità italiane avevano accettato di riprendere a carico le richiedenti. Ma il Taf ha deciso di tenerle in Svizzera. Poiché, come detto, “diversi studi, rapporti internazionali e giurisprudenza di diverse corti europee confermano” che l’Italia “non assicurerebbe una presa in carico dei casi vulnerabili conforme alle disposizioni ed alla giurisprudenza internazionale”.
“Secondo il nuovo impianto normativo del diritto d’asilo" si legge ancora nella sentenza “le richiedenti verranno alloggiate in un Centro di accoglienza straordinaria o in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo e non avranno invece diritto ad essere alloggiate - come era invece il caso prima del decreto Salvini per i casi di persone vulnerabili - in un Centro SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).
Il Taf ha quindi accolto il ricorso e annullato la decisione della Sem, invitandola a meglio "esaminare il nuovo quadro normativo del diritto d’asilo in Italia e come in concreto si presenteranno le strutture d’accoglienza nello stesso Paese”.
Le autorità italiane avevano accettato di riprendere a carico le richiedenti. Ma il Taf ha deciso di tenerle in Svizzera. Poiché, come detto, “diversi studi, rapporti internazionali e giurisprudenza di diverse corti europee confermano” che l’Italia “non assicurerebbe una presa in carico dei casi vulnerabili conforme alle disposizioni ed alla giurisprudenza internazionale”.
“Secondo il nuovo impianto normativo del diritto d’asilo" si legge ancora nella sentenza “le richiedenti verranno alloggiate in un Centro di accoglienza straordinaria o in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo e non avranno invece diritto ad essere alloggiate - come era invece il caso prima del decreto Salvini per i casi di persone vulnerabili - in un Centro SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).
Il Taf ha quindi accolto il ricorso e annullato la decisione della Sem, invitandola a meglio "esaminare il nuovo quadro normativo del diritto d’asilo in Italia e come in concreto si presenteranno le strutture d’accoglienza nello stesso Paese”.
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