Dal 1° gennaio 2021 c’è un’importante novità sul fronte delle prestazioni complementari (PC) all’AVS e all’AI. E’ infatti entrata in vigore la riforma delle PC, la quale prevede, tra l’altro, l’obbligo di restituzione (anche per le prestazioni ottenute legittimamente).
In base alla nuova regola, le prestazioni complementari versate dopo il 1° gennaio 2021 devono essere restituite dopo il decesso del beneficiario, attingendo alla sua eredità.
L’obbligo di restituzione riguarda le prestazioni riscosse nei dieci anni precedenti la dipartita. Per le coppie sposate la restituzione scatta dopo la morte dell’altro coniuge. È prevista una franchigia di 40’000 franchi sulla massa ereditaria. Se la sostanza lasciata in eredità è inferiore a questo importo, il dovere di restituzione decade.
Vendere la casetta
Le cifre fanno presto a lievitare. Se, ad esempio, una coppia ha ricevuto anche “solo” 1000 franchi al mese di prestazione complementare, in 10 anni fanno 120mila franchi; tolta la franchigia di 40mila ne restano 80mila da restituire; ammesso che ci sia un’eredità (senza eredità non c’è neanche obbligo di restituzione). Se poi la PC serve a coprire i costi del soggiorno in casa anziani, il conto prende rapidamente l’ascensore!
Ora, i beneficiari di PC che lasciano un’eredità superiore ai 40mila franchi non sono la regola. Ad essere toccati dall’obbligo di restituzione sono principalmente i proprietari di una casetta, qualora abbiano ricevuto una rendita complementare (in genere piccola) ma anche una PC cosiddetta “sporca”: ovvero che non prevede un versamento monetario ma la copertura di determinate prestazioni. Da capire – ulteriore elemento di incertezza - in questo caso come viene calcolata la cifra da rifondere allo Stato.
Il risultato è che i figli, per far fronte al dovere di restituzione, rischiano di vedersi costretti a vendere la casetta ereditata dai genitori. Tempo un anno, comunicano da Bellinzona. Dal punto di vista teorico, la nuova regola ha una sua logica: la PC serve a garantire il sostentamento dell’anziano (o dell’invalido) e non a permettergli di lasciare beni agli eredi. Tuttavia, qui si sta andando a stringere i panni