Ticino, 13 maggio 2021
Contro di lui c'è un divieto di entrata in Svizzera, ma si è sposato e vive in Ticino
Vi ricordate il caso del giovane studente della CSIA al centro di numerose manifestazioni di sostegno quando venne rimpatriato in Ucraina insieme ai suoi genitori nell’ottobre 2019, oltre due anni dopo che le loro domande d’asilo in Svizzera erano state respinte?
Ebbene, ci sono stati degli sviluppi. Già il giorno dopo il loro rimpatrio la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) aveva emesso nei confronti dei genitori e del figlio dei divieti d’entrata in Svizzera della durata di tre anni.
I provvedimenti si giustificavano con il fatto che essi si erano rifiutati di lasciare la Svizzera entro i termini impartiti e avevano quindi dovuto essere allontanati con un rimpatrio forzato.
La SEM non avrebbe potuto fare altrimenti. Una direttiva europea, adottata anche dalla Svizzera, prevede infatti che chiunque non ottemperi all’obbligo di rimpatrio

debba essere oggetto di un divieto d’entrata.
L’avvocato Immacolata Iglio Rezzonico ha presentato ricorso contro i tre divieti d’entrata ma il Tribunale amministrativo federale (TAF), con sentenza pubblicata ieri, li ha respinti. I giudici rimarcano che “i ricorrenti hanno infranto di propria volontà e, si può quasi dire, con ostinazione, la LStrI e la normativa Schengen, per cui un divieto d’entrata di tre anni soddisfa, in linea di massima, le esigenze del principio di proporzionalità riguardo alla sua idoneità, alla sua necessità e alla sua preponderanza per la difesa dell’ordine e della sicurezza pubblici svizzeri”.
Lo scorso 31 marzo era invece stato stralciato il ricorso del figlio. Dalla sentenza si apprende che egli è convolato a nozze con una cittadina svizzera e quindi ora risiede legalmente in Ticino.