Svizzera, 21 gennaio 2021
In Bulgaria era maggiorenne, in Svizzera diventa minorenne: i giudici gli danno ragione
Era arrivato a Chiasso nell’ottobre 2019 e aveva chiesto asilo, sostenendo di essere minorenne. Ma le indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) avevano permesso di appure che egli evava già chiesto asilo in Bulgaria, nell’agosto 2018, presentandosi come maggiorenne. La SEM non è quindi entrata nel merito della domanda d’asilo, pronunciando il suo trasferimento verso la Bulgaria. Ma secondo i giudici la SEM ha sbagliato. Avrebbe dovuto considerare il fatto di essere di fronte “ad una persona con un grado di alfabetizzazione ridotto” e quindi ordinare degli esami medici per fugare qualsiasi dubbio circa la sua presunta minore età. Per questo motivo il Tribunale federale amministrativo (TAF) ha accolto il ricorso presentato per conto del cittadino afgano dalla signora Roberta Condemi di SOS Ticino.
Dalla sentenza pubblicata oggi dal TAF si evince che il giovane afgano si era da subito detto contrario a un trasferimento verso la Bulgaria. Aveva spiegato “di aver fornito generalità false in Bulgaria in quanto vittima di maltrattamenti e desideroso di vedersi trattare la richiesta di protezione altrove”. Tuttavia, in virtù dell’accordo di Dublino, la Svizzera aveva chiesto alle autorità bulgare la ripresa a carico dell’interessato ed esse avevano acconsentito.
Ma

la signora Condemi di SOS Ticino si è messa di traverso. Ha presentato ricorso al TAF sostenendo che il giovane afgano si fosse sbagliato a causa del suo analfabetismo. “In effetti, pur essendo riuscito a dichiarare la data di nascita appresa dall’usuale iscrizione sulla copertina del corano, il richiedente l’asilo avrebbe avuto difficoltà ad indicare la sua età – si legge nella sentenza -. In tale contesto egli avrebbe invero fatto molta fatica a comprendere la differenza tra data di nascita ed età non solo a causa del semi-analfabetismo ma anche in ragione della disabitudine culturale a contare anni ed a memorizzare date”.
“In buona sostanza – conclude il TAF - anche in presenza di potenziali indicatori d’inverosimiglianza, permangono dunque dubbi circa la maggiore età dell’interessato; dubbi che necessitavano di essere fugati per il tramite dell’esperimento di ulteriori misure istruttorie prima di imputare al ricorrente di non essere stato in misura di rendere verosimile la sua minore età”.
Il ricorso è quindi stato accolto e il dossier rinviato alla SEM. Essa dovrà avvalersi dei metodi a sua disposizione (“segnatamente tomografia sterno-clavicolare e esame dello sviluppo dentale”) per pronunciarsi nuovamente sulla presunta minore età del richiedente.