Svizzera, 09 dicembre 2019
Spacciatore viene pedinato all'estero e il processo è da rifare
Ascolti telefonici non sono autorizzati se la persona da monitorare si trova all'estero e non è stato raggiunto un accordo con le autorità del paese in cui si trova. In una sentenza, il Tribunale federale specifica la portata delle autorizzazioni rilasciate dai giudici cantonali.
Nel giugno 2017, il tribunale cantonale di Vaudaveva autorizzato, su richiesta della Procura della zona est di Vaud, l'installazione di microfoni e tracciatori GPS su dei veicoli utilizzati da un sospetto trafficante di droga. Le indagini della polizia e le audizioni condotte fino a marzo 2018 hanno rivelato che l'indagato e la sua famiglia si erano recati più volte in Spagna per rifornirsi.
L'inchiesta aveva poi portato al sequestro di quantità significative di hashish e marijuana, nonché di cocaina. Il ricorrente ha quindi chiesto alla giustizia vodese di presentare le decisioni delle autorità spagnole che consentono la sorveglianza sul territorio iberico. Il tribunale cantonale ha dichiarato che la questione della validità delle intercettazioni telefoniche all'estero sarebbe stata decisa nel merito del processo, poiché le accuse non si basavano

esclusivamente su queste prove.
In una sentenza pubblicato lunedì, il Tribunale federale ha ammesso il ricorso del presunto trafficante e ha rinviato il caso alla giustizia vodese. Quest'ultimo deve determinare i luoghi di registrazione e la legge applicabile a quelli effettuati fuori dalla Svizzera. In assenza di accordi internazionali in materia, dovrà distruggere i dati registrati all'estero e quelle la cui posizione non può essere determinata.
I giudici di Mon-Repos riconoscono che le autorità giudiziarie svizzere non possono prevedere il possibile viaggio all'estero di veicoli messi sotto sorveglianza. Tuttavia, il principio di territorialità vieta a uno Stato di attuare misure investigative nel territorio di un altro Stato senza l'autorizzazione di quest'ultimo.
Tale sorveglianza deve quindi essere effettuata in conformità con il diritto internazionale, afferma il massimo tribunale di diritto pubblico. Deve essere basato su un trattato, un accordo bilaterale o una norma di diritto consuetudinario. In assenza di tale convenzione, deve essere attuata nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.