Ticino, 15 novembre 2019
Aspirante avvocatessa italiana chiede un risarcimento danni all'Urc
Una giovane italiana - laureatasi in giurisprudenza in Italia nel 2014 ma non ancora avvocatessa - si è arrabbiata perché l’Ufficio regionale di collocamento (Urc) si è rifiutato di inserirla in un provvedimento inerente al mercato del lavoro ed è arrivata addirittura a chiedere un risarcimento per il presunto danno subito. Ma il suo ardito tentativo si è scontrato contro la legge, quella legge ribadita a chiare lettere dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Nella sentenza pubblicata giovedì si legge: “Occorre del resto possedere un valido permesso per lavorare in Svizzera pure per
beneficiare dell’assegnazione di una delle misure contemplate nella Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati”. Un principio basilare che dovrebbe essere chiaro a qualsiasi persona laureata in giurisprudenza e non.
Evidentemente non era così per la cittadina italiana, cui tra l’altro era stato revocato il permesso B. Ci è voluto il Tribunale cantonale delle assicurazioni per confermarle che no, non può beneficiare dei provvedimenti a favore dei disoccupati, tantomeno pretendere un risarcimento per il presunto danno che le avrebbe causato la decisione dell’Urc.