Svizzera, 18 settembre 2019
"Modificare l’OVAMal in modo da rendere obbligatoria la riduzione delle riserve eccessive degli assicuratori malattia a vantaggio degli assicurati"
*Mozione al Consiglio Federale di Lorenzo Quadri
Con la seguente mozione si chiede al Consiglio federale di modificare l’Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal), ed in particolare l’art. 26, affinché 1) la riduzione delle riserve eccessive degli assicuratori malattia diventi obbligatoria e non più facoltativa; 2) l’importo della riduzione non sia più ripartito “tra gli assicurati nel raggio d'attività territoriale dell'assicuratore” (cpv 3) bensì su base cantonale, essendo per l’appunto i premi di cassa malati formati su base cantonale, per tenere adeguatamente conto di chi ha pagato premi eccessivi e chi invece ha pagato premi troppo bassi.
Motivazione
Il tema delle riserve eccessive degli assicuratori malattia è annoso. Attualmente, queste riserve ammontano a circa 8 miliardi di Fr. La copertura è del 190% per l’assicurazione obbligatoria e del 266% per quelle complementari. In una recente presa di posizione (risposta all’interpellanza Marco Chiesa, 19.3839) il Consiglio federale afferma di ritenere che “le riserve troppo elevate debbano essere ridotte a vantaggio degli assicurati”.
L’attuale regolamentazione, l’Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal), all’ art. 26, non prevede tuttavia alcun obbligo di riduzione delle riserve eccessive, come auspicato dal CF, bensì solo una norma potestativa.
Affinché l’auspicio espresso dal CF - “devono essere ridotte” - diventi realtà, occorre che il CF stesso modifichi la citata Ordinanza, ciò che è sua facoltà, trasformando l’attuale disposizione potestativa in una obbligatoria. L’art 26 OVAMal contiene tuttavia anche un’altra distorsione. Esso prevede infatti che la riduzione delle riserve eccessive a vantaggio degli assicurati avvenga su tutto il raggio d’azione dell’assicuratore (cpv 3).
La conseguenza è che di un’eventuale riduzione beneficiano allo stesso modo sia gli assicurati dei Cantoni che godono di premi troppo bassi, che quindi vengono avvantaggiati due volte, che quelli dei Cantoni dove i premi sono eccessivi. Questa ineguaglianza è anticostituzionale e deve essere corretta. La ripartizione delle riserve in esubero deve dunque tenere conto delle differenze cantonali.
*Consigliere Nazionale Lega dei Ticinesi