Svizzera, 18 giugno 2021

Ultimi adeguamenti dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore a favore delle imprese particolarmente colpite

Nella seduta del 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha deciso di apportare adeguamenti mirati all’ordinanza COVID-19 casi di rigore, che permetteranno di accordare alle imprese duramente colpite dalle conseguenze economiche della pandemia un sostegno più elevato. Dato però che i Cantoni hanno necessità molto diverse, l’Esecutivo aumenta in primo luogo il limite massimo fissato per i contributi a fondo perso a favore delle piccole imprese con un calo importante della cifra d’affari. In secondo luogo, mette a disposizione dei Cantoni 300 milioni di franchi dalla «riserva del Consiglio federale» al fine di fornire alle imprese particolarmente colpite un sostegno complementare.

La strategia di transizione del Consiglio federale prevede che le misure straordinarie adottate a favore delle imprese per attenuare le conseguenze economiche della pandemia giungano gradualmente a scadenza e che si torni ad applicare gli strumenti abituali e consolidati (normalizzazione). Come dimostrato dallo scambio di esperienze con i Cantoni, gli aiuti per i casi di rigore attualmente disponibili sono sufficienti per la maggior parte delle imprese. I Cantoni fanno tuttavia notare che determinate imprese hanno bisogno di un sostegno complementare. Si tratta soprattutto di imprese che subiscono già da tempo le conseguenze economiche della pandemia e che ora raggiungono i limiti massimi per gli aiuti per i casi di rigore oppure di grandi imprese con strutture particolari.

Dopo aver consultato i Cantoni, le parti sociali e le associazioni di categoria, nonché le Commissioni dell’economia e dei tributi delle due Camere, il Consiglio federale ha deciso di apportare due ultimi adeguamenti mirati all’ordinanza COVID-19 casi di rigore al fine di evitare che gli aiuti giungano improvvisamente a scadenza e di agevolare il ritorno alla normalità per queste imprese.

Aumento del limite massimo: per le imprese con una cifra d’affari annuale fino a 5 milioni di franchi, che registrano un calo della cifra d’affari di oltre il 70 per cento, il limite massimo fissato per i contributi a fondo perso è aumentato dal 20 al 30 percento della cifra d’affari annuale e al massimo a 1,5 milioni di franchi. In questo modo, viene creata anche per le piccole imprese una
regola per i casi di rigore analoga a quella già applicata alle imprese con una cifra d’affari superiore a 5 milioni di franchi (regola «per i casi di rigore tra i casi di rigore»).

Attribuzione della riserva del Consiglio federale: in virtù dell’articolo 12 capoverso 2 della legge COVID-19, il Consiglio federale può versare contributi supplementari ai Cantoni particolarmente colpiti, a sostegno dei provvedimenti per i casi di rigore da questi adottati, senza che siano tenuti a partecipare al finanziamento dei relativi costi. A tal fine è stata costituita una «riserva» di 1 miliardo di franchi. L’Esecutivo ha deciso di ripartire una prima tranche di 300 milioni tra i Cantoni, affinché questi possano tenere conto delle esigenze specifiche delle imprese situate sul loro territorio. Nell’utilizzare questi contributi supplementari, i Cantoni possono derogare a singole disposizioni dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore. Dispongono di un margine di manovra maggiore in particolare nel fissare i limiti massimi e nel calcolare gli aiuti. Hanno inoltre la possibilità di impiegare i contributi supplementari della Confederazione per finanziare le prestazioni preliminari che hanno fornito tra il 1° marzo 2020 e il 25 settembre 2020. Possono altresì sostenere le imprese che hanno già percepito un aiuto finanziario settoriale COVID-19, a condizione però che tale aiuto sia inferiore a un aiuto per i casi di rigore secondo il diritto previgente. I Cantoni possono decidere come impiegare, nei limiti delle condizioni quadro legali, i contributi supplementari.
Con questa modifica dell’ordinanza il Consiglio federale tiene altresì conto delle richieste formulate in due mozioni, trasmesse nella sessione estiva sia dal Consiglio nazionale che dal Consiglio degli Stati (21.3600/21.3609 e 21.3601/21.3610).

L’introduzione di una regola «per i casi di rigore tra i casi di rigore» applicabile alle piccole imprese con una cifra d’affari annuale fino a 5 milioni di franchi dovrebbe comportare un aumento massimo delle uscite di 500 milioni di franchi. Questo importo così come i 300 milioni della riserva del Consiglio federale possono essere finanziati con i crediti attuali, già stanziati.

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