Ticino, 18 marzo 2021

Viene in Ticino, dopo 3 anni di lavoro sarà mantenuta a vita

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha accolto il ricorso presentato da SOS Ticino per conto di una cittadina croata cui la Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) si era rifiutata di rinnovare il permesso di soggiorno.

La donna – una 51enne nubile e senza figli, al beneficio di una rendita di invalidità e di prestazioni assistenziali integrative – potrà quindi continuare a vivere in Ticino.

Dalla sentenza pubblicata oggi si evince che la cittadina croata è arrivata una prima volta in Ticino nel 2001 per partecipare a un corso di italiano presso una scuola di lingue. Tra il 2004 e il 2008 ha frequentato la facoltà di scienze della comunicazione all’Università della svizzera italiana (USI), svolgendo in parte anche un lavoro accessorio a tempo parziale. In entrambi i casi ha ricevuto dei permessi di dimora temporanei “L”.

Nell’ottobre 2009 la donna è nuovamente tornata in Ticino, questa volta per esercitare un’attività lucrativa. Aveva infatti trovato lavoro come responsabile delle relazioni con i paesi balcanici per un’impresa attiva nel settore energetico ed aveva quindi ottenuto un permesso B.

Nell’ottobre 2010 è stata ricoverata una prima volta presso la Clinica psichiatrica cantonale.
Infine nel 2012 ha completamente smesso di lavorare e ha chiesto una rendita di invalidità, sostenendo di essere affetta da una malattia psichica. Poco dopo ha iniziato a percepire prestazioni di aiuto sociale.

Trascorsi un po’ di mesi, la Sezione della popolazione l’ha avvertita del rischio di una revoca del suo permesso B nel caso avesse continuato a dipendere dall’assistenza pubblica.
Visto che la situazione della donna non era cambiata, nell’ottobre
2014 la Sezione della popolazione si è quindi rifiutata di rinnovarle il permesso B e le ha fissato un termine per lasciare la Svizzera.

La donna ha ricorso contro la decisione della Sezione della popolazione. Ma prima che il ricorso venisse evaso, nell’aprile 2015 le è stata riconosciuta una rendita intera di invalidità.
Il ricorso contro la revoca del permesso è poi stato respinto, nel novembre 2015, dal Consiglio di Stato. Ma lei ha ricorso al TRAM, che nel febbraio 2018 le ha dato ragione, in considerazione del fatto che nel frattempo era entrato in vigore il protocollo relativo all’estensione alla Croazia degli accordi di libera circolazione tra Svizzera e Unione europea.

Ma nel 2019 è intervenuta la SEM, informando la donna di non essere intenzionata a rinnovarle il permesso visto che “non ha mai esercitato in Svizzera un’attività lavorativa nell’ambito dell’Accordo di libera circolazione, di modo che non può avvalersi del diritto di rimanere”. La SEM faceva inoltre notare che siccome la donna percepiva prestazioni complementari non adempiva le condizioni per soggiornare in Svizzera quale persona che svolge un’attività economica.

Dopo la comunicazione della SEM, la donna è stata ricoverata alla Clinica psichiatrica cantonale per quasi cinque mesi. Nonostante ciò, la SEM ha sostenuto di non vedere motivi validi per rivedere la sua decisione. Al limite avrebbe potuto concederle un termine di partenza più lungo.

Ma i giudici del TAF hanno invece ritenuto che la decisione della SEM fosse in violazione dell’Accordo di libera circolazione. Essi hanno quindi accolto il ricorso presentato da SOS Ticino, imponendo il rinnovo del permesso di dimora della cittadina croata.

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