Oggetto del ricorso era la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di non concedere l’asilo a un cittadino turco affetto da schizofrenia paranoide.
Il cittadino turco, come si legge nella sentenza, era giunto in Svizzera il 7 ottobre 2020. Le indagini della SEM avevano permesso di appurare che egli aveva già chiesto asilo in Slovenia, in Finlandia (due volte), in Germania (due volte) e in Svezia. Egli stesso aveva confermato il suo peregrinare in Europa. Come da accordo di Dublino, avrebbe quindi dovuto tornare in Slovenia.
Ma già pochi giorni dopo il suo arrivo in Svizzera il cittadino turco ha dato prova di seri problemi psichici. Il 13 ottobre è stato visitato da uno specialista che ha confermato la diagnosi di schizofrenia e gli ha prescritto un trattamento farmacologico a base di Olanzapina.
Dopo che la SEM gli ha prospettato il rinvio in Slovenia, egli ha avuto “uno scompenso psicotico” a seguito del quale è stato ricoverato per alcune settimane in clinica psichiatrica. Anche lì i medici hanno confermato la diagnosi di schizofrenia paranoide e la necessità di seguire un trattamento farmacologico.
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Infine il 24 novembre, poco dopo che il cittadino turco era uscito dalla clinica psichiatrica, la SEM gli ha notificato la decisione di trasferimento della Slovenia, paese considerato in grado di prendersi cura dei suoi problemi psichici.
Il 1° dicembre 2020 però l’uomo ha presentato ricorso, per il tramite del signor Ugo Di Nisio di SOS Ticino, sostenendo che in Slovenia vi siano “carenze nel supporto psichiatrico fornito ai richiedenti l’asilo” e “mancanze macroscopiche nelle procedure d’asilo”. A detta del signor Di Nisio, un rinvio del cittadino turco sarebbe contrario alla Convenzione europea dei diritti umani.
Inoltre, secondo il signor Di Nisio, le condizioni mediche del ricorrente sarebbero particolarmente vulnerabili, ciò che avrebbe giustificato ulteriori indagini cliniche da parte della SEM.
Ma i giudici del TAF hanno evidenziato che durante il suo soggiorno in Svizzera il cittadino turco “ha beneficiato di innumerevoli consulti psichiatrici, tra cui un ricovero clinico”. Dai relativi atti medici, i giudici evincono che “in realtà il suo stato valetudinario versa in condizioni stabili” e che quindi l’uomo è perfettamente in grado di sostenere il trasferimento verso la Slovenia e di continuare in quel paese il suo trattamento farmacologico.
Anche questa volta al cittadino turco è quindi andata male. Ma l’Europa è grande, ci sono ancora parecchi paesi dove provare a depositare una domanda d’asilo.
Infine il 24 novembre, poco dopo che il cittadino turco era uscito dalla clinica psichiatrica, la SEM gli ha notificato la decisione di trasferimento della Slovenia, paese considerato in grado di prendersi cura dei suoi problemi psichici.
Il 1° dicembre 2020 però l’uomo ha presentato ricorso, per il tramite del signor Ugo Di Nisio di SOS Ticino, sostenendo che in Slovenia vi siano “carenze nel supporto psichiatrico fornito ai richiedenti l’asilo” e “mancanze macroscopiche nelle procedure d’asilo”. A detta del signor Di Nisio, un rinvio del cittadino turco sarebbe contrario alla Convenzione europea dei diritti umani.
Inoltre, secondo il signor Di Nisio, le condizioni mediche del ricorrente sarebbero particolarmente vulnerabili, ciò che avrebbe giustificato ulteriori indagini cliniche da parte della SEM.
Ma i giudici del TAF hanno evidenziato che durante il suo soggiorno in Svizzera il cittadino turco “ha beneficiato di innumerevoli consulti psichiatrici, tra cui un ricovero clinico”. Dai relativi atti medici, i giudici evincono che “in realtà il suo stato valetudinario versa in condizioni stabili” e che quindi l’uomo è perfettamente in grado di sostenere il trasferimento verso la Slovenia e di continuare in quel paese il suo trattamento farmacologico.
Anche questa volta al cittadino turco è quindi andata male. Ma l’Europa è grande, ci sono ancora parecchi paesi dove provare a depositare una domanda d’asilo.
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