In occasione della sua seduta del 16 aprile 2020, il Consiglio federale ha approvato gli adeguamenti e le precisazioni concernenti l’ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19). Tali adeguamenti e precisazioni sono volti a evitare dubbi e malintesi nonché ad apportare chiarimenti per la popolazione. Nello specifico vengono disciplinati in modo esplicito il divieto di effettuare viaggi a scopo di acquisti nonché le disposizioni concernenti le multe.
Da metà marzo la Svizzera, per motivi di politica sanitaria, ha reintrodotto provvisoriamente i controlli alle frontiere interne ed emanato divieti di entrata. La restrizione del traffico turistico è volta alla salvaguardia della salute della popolazione residente in Svizzera e all’impedimento di un’ulteriore diffusione del coronavirus. Tali provvedimenti si sono consolidati negli ultimi giorni e settimane. Dalle attuali informazioni emerge che in generale l’attuazione delle misure alle frontiere esterne e negli aeroporti funziona bene. Il Consiglio federale sconsiglia di effettuare viaggi non essenziali.
Tuttavia, nelle ultime settimane l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha constatato un intenso traffico transfrontaliero a scopo di acquisti. I controlli eseguiti in tale ambito vincolano le risorse dell’AFD che sarebbero invece necessarie per effettuare dei controlli efficaci alla frontiera interna. Ai fini della precisazione della prassi vigente, l’ordinanza 2 COVID-19 viene completata con un nuovo articolo. Al rientro in Svizzera viene inflitta una multa di 100 franchi se si tratta di un evidente caso di turismo degli acquisti e se il passaggio della frontiera è avvenuto esclusivamente a tale scopo. La multa non viene inflitta per sanzionare l’acquisto, bensì per aver ostacolato il lavoro dell’autorità di protezione del confine.
La rimozione o il danneggiamento di sbarramenti di frontiera o di segnaletiche eccetera continuano