Ticino, 28 febbraio 2019
L'iniziativa Grazie Cardiocentro "è ricevibile"
Il giurista del Gran Consiglio Tiziano Veronelli non ha dubbi nel giudizio dell’iniziativa “Grazie Cardiocentro”. “Tutti i presupposti – si legge – per la ricevibilità dell’iniziativa popolare sono adempiuti”.
Veronelli, incaricato di analizzare la proposta di modifica della LEOC proposta dagli iniziativisi – ha dato luce verde nel parere trasmesso gli scorsi giorni alla Commissione sanitaria del Parlamento.
È il Corriere del Ticino ad aver anticipato i contenuti della perizia del giurista. Veronelli si è focalizzato principalmente sulle obiezioni sollevate dagli oppositori all’iniziativa, i quali sostengono che non rispetterebbe i contratti firmati 25 anni fa e la volontà del fondatore Eduard Zwick.
“In riferimento alla volontà espressa dal fondatore negli statuti - scrive Veronelli - appare doveroso chiedersi se la costituzione della nuova Fondazione per il tramite dell’EOC possa in qualche modo scontrarsi con il principio della libertà e della volontà del fondatore e, di riflesso, con le disposizioni di diritto superiore sulle fondazioni. In questo senso è indubbio che la volontà del fondatore sulla durata di vita della Fondazione
non appare scalfita dal contenuto della nuova Legge sull’Ente ospedaliero cantonale, giacché in data 22 dicembre 2020 l’attuale Fondazione cesserà di esistere. In tal senso quanto voluto dal dottor Zwick sarà ampiamente rispettato”.
“Da un’interpretazione del tenore dei documenti a nostra disposizione – conclude il giurista – né l’atto di fondazione, né tanto meno gli statuti a esso allegati forniscono elementi tali da poter dedurre che la costituzione di una nuova fondazione nei termini richiesti dagli iniziativisti possa scontrarsi con la volontà del dottor Zwick. Concludere il contrario costituirebbe, a giudizio di chi scrive, un vano (oltre che azzardato) tentativo di interpretare “oltre” quanto esplicitamente espresso nell’atto e negli statuti. Si può quindi affermare che quanto chiesto dai promotori dell’iniziativa non costituisce un’ingerenza nell’autonomia amministrativa e nella libertà d’azione dell’EOC, ma si limita semmai a definire e formalizzare un nuovo compito, che il legislatore può (legittimamente) attribuire all’Ente e che va, giocoforza, definito in una legge di rango formale e materiale”.