Ticino, 31 gennaio 2019

Casellario, 251 permessi revocati in tre anni: il bilancio del DI

Delle 95’020 domande di rilascio e di rinnovo di permessi B e G esaminate dall’Ufficio della migrazione (periodo aprile 2015-dicembre 2018), 579 hanno comportato maggiori approfondimenti; in 251 occasioni, considerata la gravità delle condanne subite dal richiedente, è stata emessa una decisione di non rilascio o di revoca del permesso.

L’obbligo di presentazione dell’estratto del casellario giudiziale per i cittadini stranieri che richiedono il rilascio e il rinnovo dei permessi di dimora B e per lavoratori frontalieri G, si è dunque rivelato uno strumento efficace anche in virtù del suo effetto deterrente: il numero dei casi per i quali si rende necessario un ulteriore approfondimento cala infatti anno dopo anno. Fino al 2002 tutti i cittadini stranieri che richiedevano un permesso di soggiorno dovevano presentare l’estratto del casellario giudiziale.

L’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) ha comportato il decadimento di tale obbligo. Nel corso dell’estate del 2008, il Ticino fu scosso da un grave fatto di sangue commesso da un cittadino italiano pregiudicato con gravi precedenti penali in Italia. Fu quindi introdotto nel nostro Cantone un sistema di autocertificazione circa i precedenti penali delle persone straniere richiedenti un permesso. A livello pratico questa misura si è tuttavia rivelata inefficace per contrastare l’insediamento o la presenza sul nostro territorio di persone straniere con gravi precedenti penali.

Nell’aprile del 2015 infatti, dopo un altro grave fatto di cronaca che ha visto coinvolte alcune persone alle quali era stato rilasciato un permesso di dimora B sulla base di un’autocertificazione, in seguito rivelatasi falsa, il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di introdurre come misura straordinaria per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza sul nostro territorio l’obbligo di presentazione dell’estratto del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per il rilascio e il rinnovo dei permessi B e G. A novembre del 2015 il Governo
cantonale ha sospeso la richiesta dei carichi pendenti, in particolare per dare un segnale positivo nell’ambito delle trattative fiscali in corso tra Svizzera e Italia.

A quasi 4 anni dall’adozione di questa misura, non si può che prendere atto dei risultati positivi ottenuti che si riverberano in termini di sicurezza e di ordine pubblico. Gli stessi risultati avevano portato il Governo, nel maggio del 2016, a confermare la misura introdotta dal Dipartimento delle istituzioni. Dall’introduzione della misura, fino a fine dicembre 2018, le domande di rilascio e di rinnovo di permessi B e G esaminate dall’Ufficio della migrazione sono state 95’020 e i permessi elaborati 94’441. La presenza di iscrizioni sui certificati penali presentati ha comportato maggiori approfondimenti per 579 domande (che rappresentano lo 0,6% del totale).

I provvedimenti in seguito adottati sono stati di vario tipo e in 251 casi, considerata la gravità delle condanne subite dal richiedente, è stata emessa una decisione di non rilascio o di revoca del permesso. Per gli altri 328 casi emersi grazie alla misura straordinaria, 219 domande sono state evase positivamente in quanto non è stato riscontrato un pericolo per l’ordine pubblico ai sensi dell’ALC e della relativa giurisprudenza, 66 richiedenti hanno rinunciato spontaneamente, in 34 occasioni è stato pronunciato un ammonimento (che non ha quindi comportato revoche) mentre 9 pratiche sono ancora in corso di accertamenti.

Grazie alla misura, sono quindi emersi 579 casi che presentavano indicatori di rischio, la metà dei quali sono sfociati in una decisione negativa o nella revoca del permesso. Va rilevato positivamente che il numero dei casi per i quali si rende necessaria un’ulteriore analisi sta calando con costanza anno dopo anno: erano 216 nel 2016, 137 nel 2017 e sono stati 92 nel 2018: segno evidente, questo, dell’effetto deterrente intrinseco a una misura che di fatto scoraggia chi sa di non avere un passato irreprensibile oppure di non disporre delle condizioni necessarie all’ottenimento del permesso.

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