Nella sua seduta del 18 novembre 2020 il Consiglio federale ha deciso di proporre al Parlamento adeguamenti mirati della legge COVID-19 da sottoporre con urgenza al dibattito parlamentare nella sessione invernale. In tal modo sarà possibile reagire meglio agli sviluppi attuali della seconda ondata della pandemia. La proposta di modifica prevede di incrementare gli aiuti finanziari del programma per i casi di rigore fino a un importo complessivo di 1 miliardo di franchi e di aumentare la quota della Confederazione a circa due terzi. In aggiunta il Consiglio federale propone di estendere le prestazioni nell’ambito del lavoro ridotto. Nel settore dello sport intende sostenere i club di livello professionistico e semiprofessionistico anche con contributi a fondo perduto.
In Consiglio federale ritiene che, nel complesso, l’attuale pacchetto di provvedimenti sia sufficiente per attenuare le conseguenze della pandemia. Tuttavia, mediante adeguamenti mirati intende porre le basi per potere reagire meglio agli sviluppi della seconda ondata di COVID-19. Per questa ragione il Consiglio federale sottopone per approvazione al Parlamento una modifica della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (legge COVID-19) e della legge federale concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale in seguito al coronavirus (legge sulle fideiussioni solidali COVID-19, LFis-COVID-19). In particolare nella legge COVID-19 devono essere adeguati gli articoli concernenti i casi di rigore (art. 12), lo sport (art. 13 e il nuovo art. 12b) e l’assicurazione contro la disoccupazione (art. 17):
- casi di rigore: l’importo complessivo dei provvedimenti di sostegno di Confederazione e Cantoni deve essere aumentato a 1 miliardo di franchi. La quota della Confederazione a questi costi ammonta al 50 per cento per i primi 400 milioni di franchi (ovvero 200 mio.) e all’80 per cento per la somma restante (480 mio.). Complessivamente la Confederazione si assume così circa due terzi delle uscite, mentre i Cantoni un terzo. I dettagli saranno disciplinati nell’ordinanza, che sarà approvata presumibilmente nella prossima seduta del Consiglio federale e posta in vigore il 1° dicembre 2020. Inoltre, per venire incontro ai Cantoni, il Consiglio federale desidera semplificare l’esecuzione e agevolare loro l’accesso ai dati delle imprese;
- indennità per lavoro ridotto: al fine di salvaguardare i posti di lavoro ed evitare i licenziamenti dovuti alla pandemia, le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD) nell’ambito dell’indennità per lavoro ridotto dovranno nuovamente essere estese in modo mirato. Diverse misure dell’AD emanate in primavera e basate sul diritto di necessità devono essere trasposte nella legge COVID-19. In particolare la modifica proposta intende estendere il diritto alle indennità per lavoro ridotto ai rapporti