Ticino, 09 luglio 2020

Frontaliere espulso dopo 27 anni in Ticino: "Giusto così"

Il Tribunale federale, con sentenza datata 19 giugno e pubblicata ieri, ha confermato la revoca del permesso G a un frontaliere che lavorava in Ticino dal 1988.
 
“Egli ha proseguito la propria attività delittuosa – si legge nella sentenza - noncurante delle condanne che già stava subendo rispettivamente dai moniti che gli venivano indirizzati dalle varie autorità, e che detta attività - che ha causato anche un ingente danno economico alle vittime - è stata perpetrata proprio nello svolgere la professione di commerciante di automobili, per la quale aveva chiesto e ottenuto il rilascio/il rinnovo del permesso per confinanti UE/AELS”.
 
Tra il 2006 e il 2014 il cittadino italiano è stato condannato in Ticino per grave infrazione alle norme della circolazione; per appropriazione indebita; per truffa, ripetuta falsita in documenti e appropriazione indebita d’imposta alla fonte; per complicità in truffa; per il reato di circolazione senza saassicurazione RC; per il reato di ricettazione; per i reati di ripetuta ricettazione per mestiere e ripetuta falsità in
documenti.
 
Dopo averlo due volte ammonito, nel 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni si è così rifiutata di rinnovargli il permesso G, fissandogli un termine per cessare la propria attività lavorativa in Svizzera. Tale provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato (2016) che dal TRAM (2017). Nonostante ciò il cittadino italiano ha presentato una nuova domanda di rilascio di un permesso G, nel 2018, al fine di lavorare come manutentore di veicoli in Ticino. La Sezione della popolazione si è rifiutata e in seguito sia il Consiglio di Stato (2019) sia il TRAM (2020) hanno confermato la decisione.
 
L’italiano, patrocinato dall’avvocato Rossano Guggiari, si è quindi rivolto al Tribunale federale, sostenendo che la revoca del suo permesso violasse gli accordi di libera circolazione. Ma anche il Tribunale federale ha ritenuto che il comportamento deliquenziale dell’uomo ne giustificasse l’allontanamento dalla Svizzera. Il ricorso è quindi stato respinto e le spese giudiziarie di 2000 franchi poste a carico dell’ex frontaliere.

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