Svizzera, 12 maggio 2021

Il Consiglio federale attua le nuove norme concernenti l’attestazione del diritto di voto per le iniziative popolari

Nella sua seduta del 12 maggio 2021 il Consiglio federale ha adottato la revisione totale dell’ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto. Come per le liste di firme per domande di referendum, la nuova ordinanza consente ora di depositare con o senza attestazione del diritto di voto anche le liste di firme per domande di iniziative popolari. Questa misura, di durata limitata, entra in vigore il 13 maggio 2021 e attua la modifica dell’articolo 2 capoverso 1 della legge COVID-19 votata dal Parlamento nella sessione primaverile 2021.

Questo allentamento temporaneo per quanto riguarda l’attestazione del diritto di voto si applica a tutte le iniziative popolari che saranno depositate tra il 13 maggio 2021 e il 30 novembre 2021. Per quanto riguarda le domande di referendum, l’ordinanza continua ad applicarsi agli atti normativi soggetti a referendum il cui termine di referendum inizia a decorrere tra il 30 marzo 2021 e il 31 luglio 2021.

L’ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto prevede che i comitati che raccolgono le firme possano depositare le loro liste di firme alla Cancelleria federale senza che siano corredate delle attestazioni del diritto di voto. Le firme devono tuttavia essere depositate alla Cancelleria federale nel rispetto dei termini per la raccolta previsti dalla Costituzione federale. Le iniziative popolari devono inoltre sempre essere depositate in blocco conformemente all’articolo 71 capoverso 1 della legge sui diritti politici (LDP; RS 161.1).

Gli articoli 62 e 70 LDP restano anch’essi applicabili: le liste di firme devono dunque di norma
essere inviate man mano al servizio competente secondo il diritto cantonale per l’attestazione del diritto di voto. Questa procedura è anche nell’interesse dei comitati, perché soltanto procurandosi gli attestati di voto man mano riescono a farsi un’idea precisa sul numero di firme valide raccolte.

La Cancelleria federale si procurerà le attestazioni del diritto di voto presso i Comuni se il numero di firme senza attestazione che ha ricevuto potrebbe determinare la riuscita del referendum o dell’iniziativa popolare, ovvero se rispettivamente almeno 50 000 o 100 000 firme sono state depositate ma con rispettivamente meno di 50 000 o 100 000 attestazioni del diritto di voto. La Cancelleria federale potrà trasmettere ai Comuni, per farle attestare, tante liste di firme quante sono necessarie per constatare la riuscita del referendum o dell’iniziativa popolare.

La precedente ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto era in vigore dall’8 ottobre 2020. Da allora sono stati depositati quattro referendum facoltativi, che sono riusciti. Per due di essi, quello contro la legge COVID-19 e quello contro la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, la Cancelleria federale si è procurata le attestazioni del diritto di voto presso i Comuni dopo il termine di referendum affinché il quorum delle 50 000 firme fosse raggiunto. La procedura introdotta da questa ordinanza si è svolta in modo positivo e senza problemi di rilievo. Le altre due domande di referendum sono state depositate con il numero richiesto di firme attestate.

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