Ticino, 23 aprile 2021

È stato condannato per terrorismo in Turchia, quindi per intanto può restare in Ticino

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Immacolata Iglio Rezzonico per conto di un cittadino turco di etnia curda cui la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) aveva deciso di non concedere l’asilo.

Nella loro sentenza pubblicata oggi i giudici del TAF accusano la SEM di non aver valutato in modo esaustivo i rischi che il cittadino curdo potrebbe correre nel caso in cui dovesse tornare in Turchia.

L’uomo, giunto a Chiasso nel settembre 2018, ha infatti raccontato di essere stato torturato per cinque giorni e incarcerato per un anno già nel 1999, allorquando le autorità turche l’avevano accusato di legami con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK). In seguito egli si sarebbe effettivamente unito al PKK, all’estero.

Egli ha poi spiegato di essere stato incarcerato una seconda volta nel 2016. In questa occasione sarebbe stato condannato a sei anni e tre mesi di detenzione per partecipazione a un’organizzazione terroristica. Sarebbe quindi stato scarcerato già nel 2018 ma sottoposto al divieto di espatrio.

Un divieto che lui non ha rispettato,
visto che lo stesso anno è arrivato in Svizzera chiedendo asilo.
Già nella primavera 2019 però la SEM ha bocciato la sua domanda, sostenendo da un lato che le vicissitudini risalenti agli anni ’90 non potessero avere un legame con la fuga, dall’altro che il più recente procedimento penale per affiliazione al PKK non risulterebbe rilevante in materia di asilo.

Allora è entrata in scena l’avvocato Immacolata Iglio Rezzonico, con tanto di rapporti di Amnesty International volti a dimostrare la politicizzazione della magistratura turca. Nel suo ricorso l’avvocato Iglio Rezzonico ha inoltre sostenuto che, essendo espatriato nonostante un divieto d’espatrio, il suo assistito rischierebbe di essere torturato nel caso in cui dovesse far ritorno in Turchia.

E i giudici del TAF le hanno dato ragione, sostenendo che la SEM avrebbe dovuto meglio approfondire questi aspetti. Il ricorso è così stato accolto e la causa rinviata alla SEM affinché esprima una nuova decisione dopo aver effettuato le dovute verifiche. La SEM dovrà inoltre versare 750 franch al ricorrente a titolo di ripetibili.

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